Interventi di trasformazione delle aree boschive: firmato dalla Ministra Teresa Bellanova il Decreto che adotta le Linee guida tese a definire i “criteri minimi nazionali per l’esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco”.
“In una materia così delicata come quella che riguarda il patrimonio forestale del nostro Paese è necessaria la massima chiarezza della norma e l’armonizzazione delle procedure applicate nelle diverse Regioni”, afferma la Ministra Bellanova. “Il decreto firmato, in applicazione dell’articolo 8 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, è un passaggio importante che definisce in maniera condivisa gli interventi che le Regioni possono esentare dall’obbligo di provvedere ad opere compensative, evitando comportamenti difformi con possibili effetti distorsivi a carico degli operatori che operano in diverse aree. Completiamo così la procedura che aveva visto nella normativa di riferimento, il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, rafforzare gli strumenti di tutela delle foreste da cambiamenti permanenti dello stato dei luoghi, prevedendo per ogni procedimento di questo tipo non solo l’autorizzazione paesaggistica, già contemplata, ma anche la valutazione di assenza di danni e danni ambientali”.
Il decreto recepisce le indicazioni del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ed ha ricevuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 10 settembre.
In linea con il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, le Linee guida danno la priorità alla salvaguardia del patrimonio forestale ed individuano un elenco ristretto di interventi esentabili. Tra questi, di particolare importanza, è l’esenzione prevista per le trasformazioni richieste dagli imprenditori agricoli per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale, purché l’attività agricola sia condotta continuativamente per almeno 10 anni. Analoga esenzione è prevista in caso di conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto e per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000.
“Continuiamo a lavorare per lo sviluppo del settore forestale, a valorizzare e rafforzare la tutela, la resistenza e la resilienza delle nostre foreste, polmone verde di tutti gli ecosistemi, e delle diverse componenti delle filiere che lo caratterizzano”, prosegue la Ministra.
Che sottolinea: “La filiera bosco-legno è strategica per investire nell’economia circolare. Un investimento importante considerato che un terzo del territorio nazionale è ricoperto da foreste e boschi, radicati soprattutto in collina ed in montagna: un patrimonio nazionale strategico, anche grazie alla biodiversità che la identifica. Il nostro lavoro in questa direzione proseguirà con particolare impegno anche nell’ambito della definizione del PNRR con la Strategia nazionale per un sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura inclusivo e sostenibile che contempla azioni strategiche mirate a prevenire il dissesto idrogeologico, rafforzare la resilienza dell’agroecosistema irriguo, attuare una gestione forestale sostenibile”.
NOTA TECNICA
Punto centrale della Linee Guida è l’elenco degli interventi che le Regioni possono esentare dalle opere compensative.
L’indicazione è esaustiva e le Regioni possono esclusivamente prevedere condizioni maggiormente restrittive.
L’elenco include:
a) le trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, laddove ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, i Parchi nazionali, e le altre aree protette o di interesse naturalistico;
b) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio, a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
c) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
d) le trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
e) le trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;
f) le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attività di coltura castanicola. L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l’attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
g) le trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
h) le trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.