Così come previsto dalla vigente normativa, in materia di Anagrafe Apistica Nazionale, tutti gli Apicoltori proprietari e detentori di alveari sono tenuti al Censimento annuale nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, con il contestuale impegno di procedere all’aggiornamento della
consistenza e della dislocazione degli Apiari-Alveari-Sciami posseduti (ivi compresi l’indirizzo e le coordinate satellitari).
Per uniformare le procedure, gli Apicoltori – singoli Associati e non, o facenti capo alle Associate FAI, che non abbiano ancora provveduto per proprio conto – si devono attivare per tale adempimento entro e non oltre la data del 10 Dicembre 2020 al fine di consentire alla Sede FAI-Nazionale, alle Sedi e alle Associate sul territorio, di provvedere ad ogni ulteriore aggiornamento in Banca Dati.Ai sensi della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, Art. 34, Comma 2, che “E’ fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.”.
Per uniformare le procedure, gli Apicoltori – singoli Associati e non, o facenti capo alle Associate FAI, che non abbiano ancora provveduto per proprio conto – si devono attivare per tale adempimento entro e non oltre la data del 10 Dicembre 2020 al fine di consentire alla Sede FAI-Nazionale, alle Sedi e alle Associate sul territorio, di provvedere ad ogni ulteriore aggiornamento in Banca Dati.Ai sensi della Legge 28 Luglio 2016, n. 154, Art. 34, Comma 2, che “E’ fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.”.
Ricordiamo, infine, che quanti non siano iscritti in BDA non possono essere qualificati come “Apicoltori” ai sensi della vigente normativa.
Chiunque fosse interessato a ricevere supporto per l’iscrizione e l’aggiornamento dei propri dati in Banca Dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale può rivolgersi alle Sedi e Associazioni territoriali o direttamente alla FAI-Federazione Apicoltori Italiani, posta elettronica segreteria@federapi.biz , telefono +39 06 6852556.